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Valutazione di impatto ambientale (VIA)

Impianto d'innevamento (Foto: Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima)
Impianto d'innevamento (Foto: Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima)

La valutazione di impatto ambientale (VIA) è una procedura finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti sull'ambientale e sul patrimonio culturale di un progetto.

L'allegato A della legge provinciale del 13 ottobre 2017, n. 17 stabilisce i casi in cui un nuovo progetto o un ampliamento di un progetto già approvato sono soggetti a VIA ed i casi in cui essi sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.

L'Ufficio Valutazioni ambientali ha redatto una lista dei progetti soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

Vedi: "Progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità (screening)"

Procedura

Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA e a procedura di approvazione cumulativa, la decisione sulla verifica di assoggettabilità è adottata dalla Conferenza di servizi in materia ambientale in seno alla procedura di approvazione cumulativa.

Il progetto presentato sarà pubblicato sul sito web dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima per 60 giorni dopo averne verificato la completezza. Successivamente, il presidente del comitato ambientale convoca la conferenza di servizio con il/la committente e le autorità, che devono rilasciare un'autorizzazione o un parere di esperti sul progetto. 

Il provvedimento autorizzatorio unico provinciale è assunto sulla base del provvedimento di VIA e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto (procedura).

L’efficacia temporale del provvedimento di VIA è definita dal provvedimento stesso ed è comunque non inferiore a cinque anni.

Sono da trasmettere all'Ufficio Valutazioni ambientali:

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)

Fase preliminare della VIA (facoltativa, al fine di definire le informazioni da includere nello studio di impatto ambientale e nel progetto)

  • bozza del progetto
  • bozza dello studio di impatto ambientale

Procedura VIA

Note importanti

  • Tutti i file devono essere in formato PDF. La grandezza massima accettata per ogni singolo file è di 10 MB.
  • Il nome dei file non può contenere punti ad eccezione del punto prima dell'estensione del file (xx.pdf).
  • Dal nome del file deve essere chiaro il contenuto e il formato (per esempio: "allegato1-carta sinottica-A3.pdf"). Umlaute e segni particolari non sono consentiti (ad eccezione di "-").
  • I documenti non possono essere suddivisi su più file diversi, per esempio non è consentito dividere la pagina del titolo dal rispettivo disegno o dividere le relazioni su più file.
  • Per ridurre il numero dei file gli allegati e per facilitarne la lettura devono essere uniti in un unico file quanto più possibile. I file devono essere contenuti in un’unica cartella, le sottocartelle non sono ammesse.
  • È necessaria la firma digitale di tutti tecnici responsabili e del committente.

Verifica di assoggettabilità VIA

L'Agenzia pubblica lo studio preliminare ambientale nel proprio sito web. Entro 45 giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale e presentare proprie osservazioni. Le osservazioni sono pubblicate sul sito web dell'Agenzia.
L'Agenzia pubblica il provvedimento di assoggettabilità a VIA,comprese le motivazioni, sul proprio sito web.

VIA e Provvedimento autorizzatorio unico provinciale

L'Agenzia pubblica entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza l’avviso del deposito del progetto, il progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica nel proprio sito web.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale e presentare proprie osservazioni. Le osservazioni sono pubblicate sul sito web dell'Agenzia.

Il Comune nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto, oppure il/la rappresentante legale di un'associazione ambientalista, possono richiedere all'Agenzia, entro 20 giorni dalla pubblicazione, che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di una inchiesta pubblica.

Il provvedimento autorizzatorio unico provinciale è pubblicato, integralmente, nel sito web dell’Agenzia. I termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale decorrono dalla data di pubblicazione.

L’Agenzia da informazioni sul proprio sito web sul monitoraggio degli impatti ambientali del progetto.