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Impianti di riscaldamento - controllo delle emissioni

Camini con fumo sul tetto (Foto: Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima)
Camini con fumo sul tetto (Foto: Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima)

Gli impianti di riscaldamento sono una delle tre principali fonti di inquinamento atmosferico a livello locale insieme agli impianti industriali ed al traffico. Un impianto termico controllato e gestito correttamente consente di ridurre le emissioni d’inquinanti e di risparmiare sulle spese di riscaldamento.

Tutti gli impianti di riscaldamento con potenzialità nominale superiore a 35 kW, alimentati con combustibili gassosi (metano o GPL), liquidi (gasolio) o solidi (legna), ogni anno devono essere sottoposti ad un controllo fumi effettuato da una ditta spazzacamino abilitata. La persona responsabile della caldaia è pertanto tenuta a rivolgersi ad una ditta di spazzacamino abilitato per far eseguire il controllo dei fumi emessi dal camino.

Sono esclusi gli impianti di riscaldamento con potenzialità superiore a 3.000 kW se alimentati a metano o GPL e quelli con potenzialità superiore a 1.000 kW se alimentati a legna o gasolio. Gli impianti di riscaldamento con potenzialità inferiore a 35 kW (ad esempio le caldaie murali a servizio di singoli appartamenti) non sono soggetti al controllo delle emissioni da parte degli spazzacamini. Per tali impianti è necessario far eseguire la manutenzione ordinaria dalla ditta di installazione/manutenzione di fiducia ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione incendi. 

Informazioni utili sul controllo dei fumi

Nell’ambito del controllo la ditta spazzacamino abilitata verifica il rispetto dei seguenti valori limite:

Impianti alimentati con combustibili gassosi:

  • monossido di carbonio: 350 mg/m³
  • ossidi di azoto: 250 mg/m³ (potenzialità >35 ≤1.000 kW)
  • ossidi di azoto: 100 mg/m³ * (potenzialità >1.000 ≤3.000 kW)
    * per impianti installati prima del 19.12.2017 si applica un limite di 250 mg/m³

Impianti alimentati con combustibili liquidi:

  • monossido di carbonio: 350 mg/m³
  • ossidi di azoto: 250 mg/m³
  • indice di opacità dei gas di combustione non superiore al valore “1” della scala Bacharach
  • sostanze oleose: sulla carta da filtro impiegata per la prova non devono apparire tracce oleose visibili ad occhio nudo. 

Per gli impianti alimentati con combustibili solidi il limite è variabile a seconda della potenzialità dell’impianto:

Potenzialità (kw)-  Monossido di carbonio (mg/m3)

> 35 ≤ 150 - 1.000

> 150 ≤ 500 - 350

> 500 ≤ 1.000 - 250*

* Per impianti installati prima del 19.12.2017 si applica un limite di 350 mg/m3.

In tal caso è necessario rivolgersi ad una ditta di installazione/manutenzione di fiducia per sottoporre l’impianto di riscaldamento a revisione. 

Tutti i nuovi impianti di riscaldamento installati, siano essi alimentati con combustibili gassosi (metano e GPL) o liquidi (gasolio), devono avere un certificato del costruttore dell’impianto che attesta il rispetto dello standard di emissione previsto dalla normativa vigente.

I nuovi impianti di riscaldamento con potenzialità nominale superiore a 35 kW, alimentati con legna o pellet devono essere dotati di regolazione automatica della combustione. Gli impianti devono altresì essere dotati di un accumulatore termico di capacità proporzionata alla potenza nominale della caldaia. In tal modo si garantisce un’ottimizzazione della combustione e contemporaneamente una riduzione dei consumi e delle emissioni.
Al termine dei lavori d’installazione, la ditta collaudatrice deve verificare il rispetto delle disposizioni sopraccitate.

In Alto Adige è ammesso l’uso dei seguenti combustibili:

  • combustibili gassosi,
  • gasolio, kerosene ed altri distillati di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,2 per cento in peso,
  • legno non trattato in pezzi con un’umidità massima non superiore al 20 per cento, sotto forma di trucioli, cortecce, brichette prive di leganti e carbone di legna,
  • biodiesel avente le caratteristiche di cui all’allegato del decreto ministeriale 31 dicembre 1993 ed olii vegetali non trattati.

Per motivate e specifiche esigenze di tutela ambientale e della salute dell’uomo, l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima può vietare o ammettere l’utilizzo di determinati combustibili nel territorio della provincia di Bolzano.

Fumosità eccessiva degli impianti a legna - Come intervenire?

L’utilizzo di impianti a legna per il riscaldamento domestico è molto diffuso per la loro efficienza e il calore naturale che offrono. Tuttavia, uno dei problemi più comuni è la fumosità eccessiva, che può compromettere la qualità dell’aria per coloro che abitano nelle vicinanze e per i proprietari stessi.

  • Legna umida o di scarsa qualità: la combustione di legna non asciutta genera più fumo e meno calore. Ovviamente è vietata la combustione di rifiuti
  • Errata accensione: tecniche di accensione non corrette, come una scarsa quantità di aria, portano a una combustione incompleta.
  • Impianto non dimensionato correttamente: un camino troppo piccolo o troppo grande rispetto alla camera di combustione può generare problemi di tiraggio.
  • Manutenzione insufficiente: la mancanza di pulizia periodica porta all’accumulo di residui che ostacolano il corretto funzionamento.
  • Ulteriori informazioni: https://ambiente.provincia.bz.it/it/aria/aria-progetti-iniziative

Da considerare innanzitutto che gli impianti termici alimentati a legna, in particolar modo quelli alimentati manualmente, sono caratterizzati da una fumosità visibile per alcuni minuti in particolar modo durante le fasi di avvio, che può essere solo in parte limitata con un corretto caricamento della camera di combustione e l’utilizzo di legna ben essiccata.

Primo passo
Dialogare con il vicino: la prima cosa da fare è parlarne con il vicino in modo cordiale, segnalando la presenza di fumosità eccessiva e i possibili disagi. Un confronto diretto spesso permette di trovare una soluzione condivisa.

Secondo passo
Interpellare le autorità competenti: se la situazione non si risolve, è possibile inoltrare una segnalazione formale e circostanziata al Comune di competenza.


Il problema non è sempre di facile risoluzione, ma a seconda dei casi il Comune di competenza può adottare i seguenti provvedimenti:

  • Scrivere una lettera al responsabile dell’impianto per segnalare la fumosità eccessiva invitando a collaborare per migliore la soluzione.
  • Verificare con lo spazzacamino competente per il circondario la regolare pulizia della canna fumaria e se nell’ambito della pulizia periodica dei camini viene riscontrato l’utilizzo di combustibili illeciti.
  • Se permane il dubbio che saltuariamente l’impianto venga alimentato con combustibili illeciti (rifiuti, legna verniciata ecc.) è necessario intervenire all’atto del verificarsi della fumosità anomala e verificare visivamente con cosa viene alimentato l’impianto. Particolarmente per questo tipo d’infrazioni di carattere saltuario, la constatazione immediata dell’abuso da parte dell’organo locale di vigilanza risulta essere elemento imprescindibile nel procedimento sanzionatorio.

Il decreto del Presidente della Provincia di Bolzano del 19.05.2009, n. 27, prevede altresì che in caso di lamentela per fumosità eccessiva dell’impianto, il Sindaco può incaricare lo spazzacamino competente per il circondario assieme ai funzionari comunali della pubblica sicurezza, ad effettuare un’ispezione al fine di verificare l’utilizzo di combustibili illeciti.


Spazzacamini - Richiesta abilitazione di controllore/a fumi

l controllo dei fumi emessi dagli impianti termici può essere eseguito esclusivamente dagli spazzacamini in possesso dell'abilitazione di controllore/a fumi. L’abilitazione viene rilasciata a coloro che possono dimostrare di aver lavorato, per almeno due anni, presso una ditta spazzacamini autorizzati e di aver frequentato ed assolto con successo il corso di preparazione organizzato dal gruppo di mestiere degli spazzacamini sul tema impianti termici ed emissioni in atmosfera.
La ditta spazzacamino abilitata è responsabile del corretto svolgimento del controllo delle emissioni e deve rilasciare al gestore dell’impianto un apposito attestato nel quale è riportato l’esito del controllo.

Modulistica e dettagli