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Acque reflue industriali

Grafica decorativa

Per acque reflue industriali si intende qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.”

Tutti gli scarichi industriali necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell´art. 38 (approvazione progetto) e art. 39  (collaudo delle opere ed autorizzazione) della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8.

A seconda del “corpo ricettore” dello scarico sono definiti diversi limiti di emissione:

  • Per gli scarichi su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo si fa riferimento ai limiti di emissione dell'allegato G della legge provinciale 8/2002.
  • Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i limiti di emissione dell'allegato D della legge provinciale 8/2002. È inoltre vietato lo scarico in laghi naturali.
  • Gli scarichi di acque reflue industriali  in rete fognaria devono rispettare i limiti di emissione dell'allegato E della legge provinciale 8/2002.
  • Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui agli allegati F ed H si fa riferimento ai limiti di emissione degli allegati D, E, F e G della legge provinciale del 18 giugno 2002, n.8. L’autorizzazione ha una validità di quattro anni. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.
    Con l’autorizzazione può essere disposto che gli scarichi parziali di sostanze pericolose subiscano un trattamento prima della loro confluenza nello scarico generale, fissando i limiti per tali sostanze, ovvero che gli stessi siano separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti. Non è consentito diluire gli scarichi parziali di cui sopra con acque di raffreddamento, di lavaggio o impiegate per la produzione di energia elettrica.
  • Al fine di conseguire il risparmio delle risorse idriche, di ridurre il numero degli scarichi e di prevenire situazioni di crisi idrica, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico può prescrivere il riciclo ed il riutilizzo delle acque reflue per i seguenti usi industriali: acqua antincendio, acqua di processo, acqua di lavaggio

Approvazione dei progetti

La costruzione di impianti per i quali è previsto lo scarico di acque reflue industriali è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 38 della Legge Provinciale 18 giugno 2002, n. 8.

I progetti sono presentati al Comune competente, che richiede il parere dell'Agenzia per le categorie non incluse nell'Allegato M.

La documentazione tecnica deve contenere le seguenti informazioni:

  1. la descrizione degli insediamenti e, nel caso di stabilimenti, del ciclo produttivo e delle materie prime ed intermedie impiegate, della capacità di produzione e del fabbisogno idrico
  2. la qualità e la quantità degli scarichi che si intendono effettuare
  3. il corpo ricettore ove le acque reflue verranno scaricate
  4. la descrizione dei sistemi di fognatura e trattamento
  5. qualsiasi ulteriore informazione e dato, secondo criteri e modalità da definirsi con il regolamento di esecuzione

Collaudo e autorizzazione allo scarico

Almeno 15 giorni prima dell’attivazione degli scarichi relativi a opere approvate ai sensi dell’articolo 39, deve essere presentata la domanda di collaudo e autorizzazione dello scarico al comune competente per le opere di cui all'allegato M ed all'Agenzia per i restanti. Nella domanda deve essere indicata la data di messa in esercizio e deve essere allegata una dichiarazione che attesta la conformità alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazione deve essere sottoscritta da un tecnico qualificato iscritto ad un albo professionale.
Con la presentazione della richiesta di autorizzazione, lo scarico si intende provvisoriamente autorizzato a partire dalla data indicata nella richiesta stessa.

 Con la presentazione della richiesta di autorizzazione lo scarico si intende provvisoriamente autorizzato, a partire dalla data indicata nella richiesta stessa.

Entro 150 giorni dalla data fissata per la messa in esercizio, l'Agenzia esegue il collaudo e rilascia l'autorizzazione, fissando i valori limite di emissione, le prescrizioni tecniche e la periodicità e la tipologia dei controlli.

Voltura e revisione dell'autorizzazione allo scarico

Qualora vi siano variazioni in merito alla sede legale, alla titolarità o alla ragione sociale, il titolare deve darne tempestivamente comunicazione al comune competente per le opere di cui all'allegato M ed all'Agenzia per i restanti.

Qualora l’insediamento o lo stabilimento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, da cui derivi uno scarico/immissione avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse, deve essere presentata una nuova domanda di autorizzazione.

Conferimento e trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione di acque reflue urbane

Ai sensi dell'art. 42, l'Agenzia può autorizzare il gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane ad accettare, nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto, i seguenti rifiuti costituiti da acque reflue, provenienti dalla provincia di Bolzano:

  • a) acque reflue domestiche e urbane;
  • b) acque reflue industriali che rispettano i valori limite fissati per lo scarico in rete fognaria;
  • c) materiali derivanti dal trattamento di acque reflue domestiche;
  • d) materiali derivanti dalla manutenzione di reti fognarie;
  • e) materiali derivanti dal trattamento di acque reflue urbane destinati a subire un'ulteriore fase di trattamento prima di essere riutilizzati o smaltiti;
  • f) materiali derivanti dal trattamento di acque reflue industriali biodegradabili destinati a subire un'ulteriore fase di trattamento prima di essere riutilizzati o smaltiti.

Per i conferimenti di cui alle lettere b) ed e), il produttore deve richiedere la preventiva autorizzazione al conferimento da parte dell'Agenzia per l'ambiente.